E’ noto che dal 1 gennaio 2020 è iniziato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, oltre alle fatture, anche i corrispettivi. In realtà l’obbligo riguarda la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per i primi sei mesi è prevista un periodo transitorio.
Dal 1.1.2010 al 30.6.2020 non sono applicate sanzioni. Questo a condizione che venga effettuato l’invio dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entraste.
Questo significa che chi non riesce a procurarsi e a farsi attivare entro il 1.1.2020 un registratore telematico può continuare a emettere scontrini o ricevute fiscali con gli attuali metodi (e qui però ci sarà da capire cosa accade con la lotteria degli scontrini anch’essa annunciata dal 1.1.2020) e inviarli alla Agenzia delle entrate entro il mese successivo attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In linea generale i corrispettivi che saranno oggetto della trasmissione telematica sono quelli per i quali la normativa fiscale prevede l’emissione di un documento fiscale, scontrino o ricevuta. Restano quindi esclusi tutti gli altri.

Analizziamo quindi le varie tipologie di corrispettivi che si possono rilevare nel settore della sosta.

  1. CORRISPETTIVI DERIVANTI DA PAGAMENTI A PARCOMETRO O IN STRUTTURA: la normativa esonera i corrispettivi relativi a parcheggi di veicoli (sia in spazi coperti che non) quando il pagamento del corrispettivo viene effettuato per mezzo di apparecchiature che funzionano a monete, gettoni, tessere, biglietti o per mezzo di schede magnetiche e simili, a prescindere che sia presente il personale addetto. Ne consegue che per questi corrispettivi non è prevista la trasmissione telematica.
  2. CORRISPETTIVI DERIVANTI DA INCASSO DI ABBONAMENTI O ALTRE AUTORIZZAZIONI PER IL TRANSITO E PER LA SOSTA INCASSATI DIRETTAMENTE: in questo caso il corrispettivo sarà soggetto all’emissione di un documento fiscale, scontrino o fattura, e sarà quindi soggetto alla trasmissione telematica rispettivamente come corrispettivo, nel caso di emissione dello scontrino, o della fattura con i canali ordinari.
  3. CORRISPETTIVI DERIVANTI DA INCASSO DI ABBONAMENTI O ALTRE AUTORIZZAZIONE PER IL TRANSITO E PER LA SOSTA INCASSATI ONLINE. per le vendite online non è prevista l’emissione di nessuno documento fiscale per cui restano escluse anche dalla trasmissione telematica dei relativi corrispettivi. Sempre che non venga emessa fattura ove in questo caso la fattura dovrà comunque essere trasmessa telematicamente.
  4. CORRISPETTIVI DERIVANTI DALLA RICARICA DI BORSELLINI O DALL’ATTIVAZIONE DELLE SOSTE TRAMITE APP. analogamente a quanto indicato al precedente punto 3 si tratta di vendite online e quindi escluse dalla trasmissione telematica, sempre fatto salvo l’eventuale emissione della fattura.