Analizzando il Provvedimento della Banca d’Italia 11 ottobre 2018 si pone la necessità di valutare le app per il pagamento dei parcheggi rispetto alle nuove disposizioni normative.
In buona sostanza mentre con la PSD1 gli operatori potevano “autodeterminarsi” rispetto alla valutazione se le attività svolte rientravano o meno nella Vigilanza della Banca d’Italia, ora, con la PSD2, la valutazione spetterà alla Banca d’Italia alla quale gli operatori stessi hanno l’OBBLIGO di notificare le proprie informazioni al raggiungimento di determinati livelli di transazioni effettuate.
Per quanto attiene le App per il pagamento dei parcheggi si deve fare una valutazione preliminare sulla base del soggetto che effettua la transazione e di fatto incassa le ricariche:
- è lo stesso soggetto che presta il servizio di parcheggi, in questo caso l’Ente Comunale o la società concessionaria;
- è un soggetto terzo che intrattiene il rapporto con l’utente e “remunera” l’Ente Comunale o la società concessionaria in base alle soste attivate in un determinato periodo.
Vi è poi da valutare come venga gestito il servizio di pagamento ed anche in questo ambito possiamo individuare due casistiche principali:
- l’utente paga di volta in volta la sosta che attiva tramite carta di credito;
- l’utente alimenta preliminarmente un “borsellino elettronico” da destinare successivamente all’attivazione delle soste; situazione, questa, che rappresenta la quasi totalità delle casistiche attualmente sul mercato.
Nel caso in cui l’Ente o la società concessionaria incassi la sosta di volta in volta si ritiene che ci si trovi in una situazione esclusa dall’ambito di applicazione della PSD2. Infatti in questo caso l’utente paga il servizio che riceve alla stregua di un e-commerce qualunque.
Per le altre casistiche la PSD2 si ritiene sia applicabile proprio nelle modalità e nei termini previsti dal Provvedimento di Banca d’Italia dell’11 ottobre 2018.
In particolare si fa riferimento al punto 1) del quinto comma del testo introduttivo del provvedimento citato per l’individuazione dell’ambito di attività esercitato:
“… L’obbligo di comunicazione sussiste nei seguenti casi:
I) per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente o ii) unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; …”
Il successivo comma sei definisce il limite di un milione di euro di operazioni di pagamento effettuate in un anno solare oltre il quale scatta l’obbligo di comunicazione a Banca d’Italia:
“… Per i soggetti di cui al numero I), l’obbligo di comunicazione sussiste esclusivamente nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell’anno solare precedente a quello in cui si effettua la comunicazione stessa sia superiore all’importo di I milione di euro. …”